E’ impressionante, a questo punto, ascoltare l’intercettazione ambientale del 26.9.95 tra Roberto Raho e Piero Battiston nella quale si trova la conferma “dal vivo” del racconto di Digilio.
A questo proposito la Corte raggiunge vette di assurdità sorprendenti e la lettura della motivazione sul punto conferma il pregiudizio che permea l’intero capitolo dedicato al narrato di Digilio.
Una corretta valutazione di questo passaggio fondamentale della ricostruzione giudiziaria non può prescindere dal considerare che Raho è stato ritenuto responsabile di numerosi reati legati al possesso ed utilizzo di esplosivo e, in particolare, come si è già detto, sono risultati provati proprio i frequenti rapporti con Digilio e per la sua reticenza la Procura di Milano ebbe ad emettere un ordine di custodia cautelare proprio con riferimento al contenuto delle dichiarazioni del colloquio con Battiston.
Negli interrogatori resi nel ’95 e ’96 dal Raho alla P.M. Pradella (e acquisiti agli atti), del resto, non si fa fatica a trovare ragione delle sue reticenze (peraltro comuni anche a molti altri protagonisti di quegli anni) nel rischio di vedersi contestare la partecipazione ai reati imprescrittibili di strage o di essere costretto a coinvolgervi amici e sodali con i quali spesso i rapporti non erano cessati.
E’ proprio il caso di Raho e Battiston che il primo è costretto ad ammettere di avere rivisto proprio in quei giorni e proprio per parlare di Digilio!.
Le poche battute riservate dalla sentenza alla figura di Roberto Raho sono ancora una volta il frutto della incomprensibile frettolosità di un giudice incapace di andare oltre ciò che ha direttamente ascoltato in aula dimenticando ogni collegamento con la rilevante messe di informazioni che la amplissima indagine gli aveva messo a disposizione.
Ma è la lettura del testo della conversazione fatta dalla Corte che non convince sia per l’omissione di alcuni passaggi importanti sia per le conclusioni.
Il passaggio che riguarda direttamente i fatti del processo è riportato a pag. 214 della sentenza ma deve essere letto nella sua interezza e si compone di tre diverse affermazioni tutte di Roberto Raho.
- “Se il nonno dice la verità sulle piccole cose …. Potrebbe … eh, dirla anche sulle grandi”
- “Per esempio era trapelato che il nonno aveva detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage era partito per Brescia con le valigie piene di esplosivo, Soffiati è morto ….”
- “Il dottore è vivo poi, però, e il Soffiati gli serve per fargli portare la …”
La prima affermazione non può che essere interpretata come la consapevolezza della conoscenza, da parte di Digilio, di molti segreti di grande rilievo sui fatti più eclatanti di quegli anni e si colloca come ulteriore riscontro generico alla attendibilità di Digilio.
Quanto alla seconda è facile notare che Raho collega direttamente la valigetta di Soffiati a Brescia e non già a Milano come sempre sostenuto da Digilio.
Ciò significa che la fonte di conoscenza di Raho non è Digilio ma qualcuno che conosceva l’effettiva destinazione dell’ordigno.
Ciò è tanto più evidente poiché la frase sembra riferirsi alla conoscenza del fatto proveniente da una propalazione estranea al “nonno”: se Raho avesse avuto la notizia dallo stesso Digilio la frase sarebbe stata “il nonno aveva detto che …”.
Si deve parlare, dunque, di una fonte diversa e autonoma rispetto al dichiarato di Digilio e di una fonte certamente precedente alle dichiarazioni sul punto rese ai giudici italiani.
La terza affermazione è un ulteriore elemento di grande rilevanza poiché riguarda direttamente Maggi.
E’ bene notare, che Raho, nel riferire la sua conoscenza dell’episodio due righe sopra non aveva nominato il mandante di Soffiati e, dunque, l’indicazione di questo passo certamente completa la comunicazione delle informazioni in suo possesso indicando il “dottore” (cioè Maggi) come il mandante.
Ma la frase si completa riferendo che il Soffiati “…gli serve per fargli portare la …”.
E’, dunque, a Maggi che serve Soffiati per l’incombenza e, questo, è tecnicamente un riscontro individualizzante al dichiarato di Digilio.
L’affermazione della Corte secondo la quale questa “non sarebbe altro che una ulteriore versione di Digilio resa in tempi antecedenti alla sua collaborazione” è destituita, allora, di ogni fondamento.
Ma la sentenza non avendo rilevato l’evidenza del fatto che il reale dichiarante è il solo Raho, spende varie pagine nel tentativo di ottenere precisazioni e chiarimenti da Battiston col solo risultato di confondersi ulteriormente.
In effetti Battiston dapprima si dice sicuro di aver appreso della valigetta di Soffiati direttamente da Digilio (pag. 223 sentenza) mentre si trovavano tutti e tre insieme collocando l’incontro o nel periodo del militare in Veneto ovvero durante la latitanza in Venezuela, poi finisce per dichiarare di non avere un ricordo diretto del colloquio (pag. 226).
Successivamente (pag. 231) rispondendo al controesame della difesa Zorzi che gli segnala come Digilio avesse escluso (int. 20.1.97 P.M. Brescia) di averne parlato con loro in quei termini, Battiston finisce per sostenere che è Digilio che mente (pur avendo un evidente interesse opposto).
L’errore in cui cade Battiston è lo stesso in cui cade la Corte e cioè escludere che le frasi di Raho abbiano una fonte diversa da Digilio (ad esempio lo stesso Maggi con il quale Raho aveva all’epoca molti rapporti).
Solo così, del resto, si spiega il riferimento a Brescia che Digilio non ha mai fatto e si giustificano le incertezze di Battiston non solo sull’epoca della conoscenza dell’episodio ma anche sulla evidente illogicità di non aver collegato la valigetta alla strage!.
E se è vero che nella descrizione di questo fatto i due non dicono che Soffiati aveva ricevuto la valigetta da Zorzi (come invece afferma Digilio), questa omissione non è in grado, ad un attento esame, di far perdere carattere individualizzante al riscontro.
L’intercettazione ambientale deve essere letta, infatti, unitariamente, vale a dire in tutte le parti del discorso che intercorre fra Raho e Battiston e ciò consente di rilevare come, da un lato, dalla prima parte della conversazione emerga chiaramente la preoccupazione di Zorzi rispetto ad una accusa generica di Digilio, ma dall’altro, quando l’accusa si concretizza, essa corrisponde nelle modalità descrittive del fatto proprio all’episodio della valigetta, di cui Digilio non aveva ancora parlato nel corso dei suoi interrogatori.
L’individualizzazione della accusa verso Zorzi deriva dalla preoccupazione di Zorzi stesso, precedentemente affermata, il quale, se non avesse fornito l’esplosivo, non avrebbe avuto alcuna ragione di temere che Digilio potesse attribuirgli questa condotta e quindi non avrebbe dovuto rientrare nel novero dei “soggetti preoccupati”. E, invece, in questa intercettazione ambientale, oltre a Maggi, i soggetti preoccupati non sono solo Raho e Battiston (perché sanno di avere frequentato con una certa assiduità lo Scalinetto) ma anche Delfo Zorzi.
Ciò non bastasse negli atti si trova un’altra intercettazione che indirettamente conferma la provenienza dell’esplosivo dal gruppo Zorzi.
Ci si riferisce al passaggio alle pagine 50-51 dell’intercettazione ambientale Siciliano-Fisanotti del 16 maggio 2002 che, per comodità di consultazione, viene qui integralmente riprodotto:
Martino: un altro è il Digilio che lo ricoverano … con grado di Capitano in ospedale …
Beppe: Dov’è? … (ride) … Dove cazzo è?
Martino: il coso è qui … vicino al lago di Garda.
Beppe: Ma sarà in qualche ricovero, dai …
Martino: In ospedale.
Beppe: E’ moribondo, cazzo … su …!
Martino: Ma quale “moribondo” ….’
Beppe: Non ha fatto un ictus?
Martino: Si … va beh ….
Beppe: insomma, la malattia …
Martino: (…) …
Beppe: …. La malattia dei camerati è l’ictus …. (riso lieve) ….
Martino: (…) …
Beppe: La malattia (…) camera …
Martino: Lui si ricorda tutto. Con l’ictus si ricorda ….
Beppe: Si ricorda veramente?
Martino: Mi hanno … mi hanno usato a me questo … (…).
La mia questione lì è stata tenuta in piedi solo per quello. Tu lo sai benissimo che io non … (…)…
Beppe: Beh, certo.
Martino: (…) là. Adesso continua (?) a metterlo in culo e … teniamo duro. C’è anche Delfino là.
Posto che non risulta che Siciliano abbia mai conosciuto il capitano Delfino, tali affermazioni dimostrano, innanzitutto, che non era solo Raho ad utilizzare il soprannome di “Delfino” per indicare Zorzi e, sotto tale profilo, costituiscono riscontro sia alla intercettazione ambientale Raho – Battiston sia alle dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso Battiston.
Ma vi è di più. Il passaggio sopra citato dimostra che nel 2002, nel corso di una conversazione nella quale Siciliano era all’oscuro di essere intercettato (mentre Fisanotti era stato mandato dagli inquirenti ad incontrarlo proprio per “provocare” le sue dichiarazioni) lo stesso Siciliano, che aveva ricevuto denaro da Zorzi per non accusarlo (e ciò è riconosciuto nella sentenza impugnata), afferma confidenzialmente che lui, come “pentito”, viene “tenuto in piedi” dagli organi inquirenti per riscontrare le dichiarazioni di Digilio, anche se (precisa il collaboratore) egli non era là in quel periodo (cioè non era più politicamente attivo nella zona di Mestre nel 1974), mentre “Delfino”, cioè Zorzi, si che c’era!
Ebbene, anche alla luce di questi ulteriori elementi, risulta ormai inutile domandarsi il perché Zorzi abbia deciso di “pagare” la ritrattazione di Siciliano.
Una cosa è certa: la risposta che fornisce la Corte di primo grado è a dir poco “imbarazzante”.
Così rilette, le affermazioni di Raho appaiono in tutta la loro rilevanza e si configurano come vere.
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