Ma l’azione depistante del S.I.D. si manifesta in termini ancora più eclatanti proprio in sede giudiziaria.
Sentito dal G.L Vino il 29 agosto 1974, il gen. Maletti, infatti, lungi dal riferire le allarmanti notizie fornite da Tritone, nell’ imminenza della strage e subito dopo di essa, su Maggi, sul gruppo ordinovista veneto e sui suoi collegamenti, ha indicato agli inquirenti tutt’ altra pista, consigliando loro di indagare in Valtellina, sugli appartenenti al M.A.R.; pista sicuramente falsa, in quanto il M.A.R. era di fatto non operativo dopo l’arresto del suo capo, Carlo Fumagalli, il 9 maggio 1974.
E di questo il gen. Maletti, collettore di tutte le notizie riservate dei vari Centri di controspionaggio, era ben consapevole. Così come era ben consapevole che le notizie fornite da Tritone erano attendibili, avendo egli stesso accreditato la fonte presso il capo del S.LD., definendola “ottima”. Risulta, in tal modo, evidente che il S.I.D. non ha scelto la via del silenzio per (o solo per) tutelare la propria fonte, ma ha voluto coprire quelli che sapeva essere i reali colpevoli della strage.
Solo leggendo la trascrizione delle dichiarazioni rese dal gen. Maletti alla Corte d’Assise di Brescia – che si ritiene opportuno riportare integralmente nella parte de qua – può, d’altra parte, cogliersi l’impudenza dell’alto militare nel negare l’evidenza e confermare, ancora, a distanza di decenni, l’identico atteggiamento fuorviante e gravemente omissivo tenuto all’epoca dei fatti. Non senza sottolineare che i vuoti di memoria del teste non si giustificano a fronte di due osservazioni: l’una, che le domande rivoltegli non riguardavano fatti marginali, di cui il tempo avrebbe potuto cancellare la memoria, ma una delle stragi più emblematiche degli intrecci di potere sui quali il Servizio, ai cui vertici era collocato Maletti, aveva incentrato la propria attenzione; l’altra, che lo stesso teste mostra di avere memoria precisa di tanti minuziosi particolari di vicende ben meno eclatanti.
Questo il testo della trascrizione dell’ esame dibattimentale del gen. Maletti, svoltosi, in videoconferenza con la città di Pretoria, davanti la Corte bresciana:
“DOMANDA – Poi dopo ne riparleremo. Senta, noi ci occupiamo di Piazza della Loggia, della strage del 28 di maggio. Quindi lei in quel momento era il capo del reparto D da circa tre anni. È un evento che …
RISPOSTA – Sì, mi ricordo l’evento!
DOMANDA – Ci dica tutto quello che ricorda, se vennero prese delle iniziative, se ha ricevuto delle informazioni, poi dopo ritorneremo con alcuni appunti, però è bene che dica da solo prima con la sua memoria che cosa ricorda di quel periodo.
RISPOSTA – Per quanto riguarda l’attività informativa, a parte il fatto che ricordo molto poco dell’ evento della Loggia, a parte l’evento stesso, il reparto D non fece molto, perché non avevamo, sul momento, delle fonti utilizzabili. Inoltre una nostra attività avrebbe probabilmente intralciato l’attività delle forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, che stavano già indagando ed avevano una loro rete di informatori che a noi mancava in particolare a Brescia. Quindi ricordo molto poco di quell’evento – ripeto – per quanto riguarda la attività informativa. Se qualcosa fu scritto dai centri interessati, ripeto, si dovrebbe trovare agli atti.
DOMANDA – lo le chiedo se lei è al corrente che uno dei nostri imputati era una fonte del SID. Maurizio Tramante lei l’ha sentito nominare? La fonte Tritone.
RISPOSTA – No, non ne sono al corrente, faccio ancora presente che le fonti erano note al capo del reparto D solamente con il nome di copertura.
DOMANDA – Come Tritone?
RISPOSTA – Gli elenchi dei nominativi li aveva il reparto D ma erano gestiti, sia i nominativi sia i compensi, sia – ovviamente – l’utilizzazione, dai vari centri. E quindi io non connetto il nome di fonte Tritone con quello del signor Tramonte.
DOMANDA – Questo glielo dico perché vi è un appunto del 7 agosto del 1974, quindi posteriore rispetto alla strage di Piazza della Loggia, vi è un appunto … , non un appunto, un I annotazione, una nota a sua firma su carta intestata del reparto D, in cui lei scrive al capo del servizio, quindi presumibilmente Miceli, e riferisce “capo centro Padova, ha un’ottima fonte, quella che qui viene citata in allegato Tritone, che potrebbe essere bruciata da un intempestiva segnalazione agli organi di Polizia Giudiziaria”. Poi nell’appunto si fa riferimento ad un fatto …
RISPOSTA – Non ricordo questo mio appunto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’appunto è a sua firma e fa chiaro riferimento alla fonte Tritone.
RISPOSTA – Ricordo che io di solito siglavo gli appunti per il capo servizio, ma non mi ricordo questo particolare punto di segnalazione al capo servizio.
DOMANDA – Non si ricorda di questa segnalazione.
RISPOSTA – Neanche la fonte Tritone mi dice niente.
DOMANDA – Cioè in questo momento la fonte Tritone non le dice niente?
RISPOSTA – No, quello che mi ha detto lei, dottore, ma non mi richiama alcun ricordo.
DOMANDA – Senta ma capitava spesso che lei parlasse con il capo servizio di fonti, chiamandole, fornendo dei giudizi, formulando delle ipotesi, o è un fatto abbastanza raro?
RISPOSTA – Era una cosa rara. Ricordo alcuni episodi, ma ben pochi. Fonti …tra l’altro una delle fonti di estrema destra, ma non Tritone”.
Ed ancora, con riguardo alle dichiarazioni rese al G.I. Vino, nell’ agosto 1974:
“DOMANDA – Quindi, generale, lei disse al Giudice di Brescia il 29 agosto: “Per ora le fonti non ci hanno portato ad acquisire elementi di consistenza tale da potere essere forniti alla Autorità Giudiziaria, gli accertamenti sono. in corso”. Le chiedo se può darci una spiegazione, tenendo conto che siamo al 29 agosto del ’74, abbiamo visto in parallelo le informative di Tritone, questa importanza il SID avesse attribuito a quelle informative e con quale attenzione avesse ordinato al centro es. di Padova di comunicare ai Carabinieri quelle notizie, che sicuramente parlavano in qualche modo dell’attentato di Brescia. Qui però si afferma il 29 agosto, quindi in epoca successiva, che in realtà le fonti non avevano dato ancora nessuna indicazione. Se può spiegarci il senso di questa risposta, non è un addebito che le viene mosso, ma le chiedo una spiegazione, se è possibile darla.
RISPOSTA – Non ne ho idea, oggi proprio non ho idea del ragionamento che stava alla base della mia risposta al Giudice di Brescia. Potrebbe darsi che una delle ragioni fosse proprio quella di non rivelare il nome di una fonte, nel caso specifico Tritone, ma a parte questo non so dire quale ragione avessi di non dire niente di interessante al Giudice di Brescia. Per altro ho fatto presente che noi avevamo già informato, o intendevamo informare l’Autorità Giudiziaria tramite il centro di Padova, come è noto. Quindi non era una mancanza di lealtà nei confronti del Giudice, molto probabilmente era il desiderio di coprire la fonte, il cui nome avremmo probabilmente, necessariamente dovuto rivelare quando ancora erano in corso contatti da parte della forte con elementi eversivi.
DOMANDA – Ma è chiaro che la fonte doveva essere tutelata, ma le notizie che la fonte aveva fornito potevano essere svelate, pur tenendo coperta la fonte, così come pure si dice al centro es. di Padova di comunicare all’Arma territoriale i contenuti di quelle informative, ovviamente tenendo coperto il nome del fonte.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché c’è un contrasto tra: dite due nomi alla Autorità Giudiziaria, o dite i nomi alla Autorità Giudiziaria, e poi dire al Giudice che non ci sono fonti, non ci sono accertamenti utili al riguardo.
RISPOSTA – Ripeto io adesso non ricordo per quale ragione non abbia dato le informazioni che il Giudice di Brescia si attendeva da me. Ma faccio notare che la Giustizia era comunque stata allentata, attivata dal centro di Padova. Quindi il. ..
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì ma lei non ne aveva ricevuto riscontro di tutto ciò. Nel momento in cui il Giudice … ?
RISPOSTA – … senz’altro aveva preso contatto con la Autorità Giudiziaria di Padova, oltre che informare i suoi superiori a Milano e Roma. Non era necessario che io avessi conferma perché quando io davo r ordine di effettuare un’operazione, l’ordine veniva eseguito, a meno che non fosse impossibile. Se avessi ricevuto la comunicazione … (parola incomprensibile) questo poteva anche tardare.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel momento in cui ci si trova di fronte a quella Autorità Giudiziaria, alla quale si sono inviati atti o si è data disposizione di inviare atti, come mai non dire alla stessa Autorità Giudiziaria: ma avete ricevuto quegli atti? Vi sono stati inviati quegli atti? Sapete che ci sono delle fonti? Sapete che ci sono degli accertamenti? C’è una contraddizione tra quanto detto al Giudice nell’agosto ed il precedente comportamento.
RISPOSTA – Giudice, non so perché io non lo abbia detto, ad ogni modo sono cose che non ricordo oggi, non so quali motivi mi abbiano indotto a dire a Padova ma non a Brescia. Non posso dire oggi se … quale fosse la logica.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti.
DOMANDA – Lei ricorda se venne formulata da parte sua qualche ipotesi in ordine ai responsabili della strage di Brescia, dove dovessero essere collocati, in occasione di quella escussione da parte del Giudice di Brescia?
RISPOSTA – lo non ricordo neanche di essere stato interrogato dal Giudice di Brescia. Mi chiarite voi le idee? Non posso dire cosa abbia detto al Giudice.
DOMANDA – Le leggo quello che disse, generale
(N.d.r.: seguono le opposizioni dei vari difensori, respinte dal Presidente della Corte. Quindi, riprende l’esame del P.M.).
“DOMANDA – Generale, lei disse: “‘Per quanto riguarda la strage di Brescia, dal complesso degli elementi raccolti si potrebbe inquadrare l’attentato in un programma eversivo di matrice di estrema destra”.
RISPOSTA – Mi fa piacere che me l’abbia ricordato.
DOMANDA – Vado avanti a leggere, così poi ci dà una risposta complessiva: “Si potrebbe pensare ad un collegamento con gruppi aventi la base di azione in Valtellina, e quindi ad un collegamento con Fumagalli, che aveva a suo tempo manifestato intenzioni eversive violente e che aveva una sua base in Valtellina”.
RISPOSTA – Ripeto, non ricordo, ad ogni modo …
DOMANDA – “Potrebbe ravvisarsi in via ipotetica anche un collegamento dell’attentato con gli altri gruppi di estrema destra eventualmente legati da rapporti a gruppi stranieri. Si tratta però pur sempre di ipotesi”. La domanda è intanto se ricorda di avere detto queste cose, ma immagino di no, sono passati troppi anni. Da parte mia c’è il tentativo di capire perché venga formulata un’ipotesi in direzione di Fumagalli, a fronte di notizie che indicano i nomi di Romani, di Maggi, di Rauti … “
(N.d.r.: seguono opposizioni da parte della Difesa, respinte dal Presidente)
“INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È tornato il collegamento. Le domande sono due: dato che aveva formulato un’ipotesi con riferimento al gruppo della Valtellina di Fumagalli, quali elementi aveva per potere indicare quella pista come ipotesi, ma pur sempre una pista investigativa?
RISPOSTA – Elementi informativi scritti non ne ricordo, ma elementi informativi verbali erano molto probabilmente alla base della mia segnalazione al Giudice di Brescia.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seconda domanda è: come mai, dato che invece c’erano informazioni scritte che provenivano dal centro di Padova, di diverso tenore rispetto a Fumagalli, come mai al Giudice non si prospettò questa ulteriore informazione?
RISPOSTA – Questo non glielo so dire, proprio non ricordo il corso della conversazione, e se tutto quanto sia stato riferito come io ho detto, oppure sia stato sintetizzato. Ad ogni modo io ho parlato del gruppo Fumagalli probabilmente, ripeto probabilmente, non citando Padova, nel convinzione, come vi ho già detto, che la Magistratura di Padova fosse naturalmente pronta a fornire notizie anche su cose di interesse di Brescia.
DOMANDA – Ricorda chi verbalmente aveva accostato il gruppo Fumagalli alla strage di Brescia?
RISPOSTA – No, non ricordo”.
Non meno significativa delle scelte depistanti del S.I.D., anche a livello territoriale, è la palese falsificazione della data in cui sono state raccolte le informazioni di Tritone riversate nell’ appunto allegato alla nota n. 4873, resa si necessaria per “coprire” il ritardo enorme nella loro comunicazione formale al Reparto D, non certo imputabile alla risibile spiegazione, fatta propria dalla Difesa di Maggi, dell’ assenza per ferie del magg. Bottallo. Falsificazione che lo stesso Felli, nelle sue ultime dichiarazioni, è stato costretto a riconoscere.
Nell’identica direzione va l’incredibile decisione di distruggere gli archivi dei Centri territoriali, ed in particolare quello di Padova, adottata, a dire di Bottallo, intorno al 1984-1985 dall’ammiraglio Martini, all’epoca capo del S.I.S.M.I..
Al riguardo non può non condividersi il rilievo dei difensori delle Parti civili circa l’interesse dei Servizi alla soppressione del materiale informativo contenuto negli archivi alla luce anche delle dichiarazioni rese da Vincenzo Vinciguerra in epoca concomitante o prossima all’ordine di distruzione. Questi, infatti, sentito dal G.l. di Brescia il 6 maggio 1985, aveva indicato i responsabili delle stragi, inclusa quella di Brescia, “nel gruppo di Ordine Nuovo collegato con ambienti di potere ed apparati dello Stato; area che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire <l’ordine>” .
Una conferma, in tal senso, si desume anche dall’immotivata decisione del S.l.D. di troncare il rapporto con la fonte “Turco” (alias Gianni Casalini) nonostante questa stesse riferendo notizie assai interessanti sui collegamenti fra il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre e le stragi. Non va dimenticato che il ten. col. Del Gaudio – figurante fra gli iscritti alla Loggia P2 (fasc. n. 117 ), nonostante abbia negato di avere accettato l’invito in tal senso rivoltogli da Licio Gelli – è stato condannato a Venezia per falsa testimonianza proprio in relazione alla vicenda “Turco”. Dell’ atteggiamento “protettivo” del S.I. D. nei confronti dell’ estrema destra all’epoca dei fatti è, d’altra parte, traccia negli appunti di Felli. Successivamente alla strage, infatti, Tritone, nell’ appunto allegato alla nota n. 6748 del 4.10.1974, riferisce che Giangastone Romani, prendendo spunto dal “caso Giannettini” e dal recente rapporto del S.I.D. sulle “trame nere”, “ha confidato ad alcuni suoi seguaci che i servizi segreti italiani hanno agito disonestamente, ricattando e tradendo i propri collaboratori. Pur criticando aspramente le ‘spie’, Romani sostiene che esse erano state certamente indotte a collaborare col S.I.D. da certi atteggiamenti di <simpatia> da esso assunti in passato nei confronti dell’estrema destra”.
L’appunto prosegue con la rappresentazione dell’intento dell’ estrema destra di “far pagare” al S.I.D. il suo “voltafaccia” e dell’ elaborazione in corso di un piano ritorsivo, fondato sull’indicazione di piste false, in modo da screditare i Servizi e determinare la rimozione dei vertici del S.I.D. Non meno sintomatica della speciale protezione di cui il gruppo ordinovista facente capo a Maggi godeva anche da parte dei vertici territoriali dell’ Arma dei carabinieri, è l’inerzia tenuta dal Gruppo di Padova, diretto dal ten. Col. Manlio del Gaudio, a fronte di informazioni allarmanti ricevute in tempo reale dal Centro C.s. di Padova, grazie allo stretto rapporto personale intercorrente fra lo stesso Del Gaudio ed il magg. Bottallo, legame di cui danno prova le dichiarazioni del cap. Traverso (all’epoca, vice di Bottallo), del mar. Guerriero (in forza al Nucleo Informativo CC. di Padova) e del dattilografo del Centro C.S. di Padova, Todaro.
II tema è già stato in parte trattato con riferimento all’ appunto del 6 luglio. In questa sede si intende dare spazio alle puntuali osservazioni del P.M. e delle altre Parti appellanti circa l’anomalo comportamento dei vertici territoriali dell’Arma. E’ incontestabile che in tre R.I.S. – rispettivamente del 7 giugno, del 20 luglio e del 3 agosto 1974 – del Gruppo Carabinieri di Padova, sottoscritti dal comandante Del Gaudio ed indirizzati ai superiori gerarchici, siano riversate informazioni rese da Tritone a Felli.
Invero, nel R.I.S. del 7 giugno si fa riferimento:
a) alla costituzione in itinere di una nuova organizzazione, includente “ gli sbandati di Ordine Nuovo” ed avente due facce: “una palese, sotto forma di circoli culturali, l’altra, occulta, strutturata in gruppi ristrettissimi per dare vita ad azioni contro obiettivi scelti di volta in volta”;
b) alle iniziative programmate per Padova, indicate in azioni di volantinaggio, attacchi diffamatori e minacciosi contro il Procuratore Fais ed illustrazione degli scopi politici dell’ organizzazione stessa, ovvero “difendere, anche con la violenza, gli estremisti di destra ingiustamente perseguitati; attaccare le strutture del sistema borghese, del parlamentarismo e del marxismo”.
Elementi, quelli sub a), che si ritrovano nell’ appunto allegato alla nota n.4873 del 8 luglio e, quelli sub b), nell’ appunto allegato alla nota s.n. del 23 maggio. Del pari, nel R.I.S. del 20 luglio sono riportate, quanto alla struttura ed alle modalità operative della neo-formazione (“organico molto ristretto; elementi di media età e di provata fede politica; operare nel terreno dell’azione violenta contro obiettivi scelti di volta in volta”), nonché ai canali di rifornimento delle armi “tramite autotreni TIR provenienti dall’Olanda”, informazioni trasfuse negli appunti allegati alle note n. 4873 e n. 5120 del 16 luglio.
Il R.I.S. del 3 agosto, infine, ricalca le informazioni di Tritone, riportate nell’appunto allegato alla nota n. 5519 del 3 agosto 1974, quanto alla riunione dei vertici ordinovisti, incluso Rauti, prevista a breve a Roma; alla mobilitazione di aderenti alla destra rivoluzionaria in occasione del processo a carico di Franco Freda, a Catanzaro, ed allo spostamento del teatro d’azione dei gruppi rivoluzionari dalle grandi città ai piccoli centri per sfuggire all’ apparato repressivo, maggiormente organizzato nelle prime.
Vero è che – come sottolineano i giudici d’appello di Brescia – i rapporti di Del Gaudio sono tutti successivi alla strage e che, seppure la datazione della nota n. 4873 sia falsa, non si ha prova dell’ acquisizione delle informazioni relative alla riunione di Abano prima del 28 maggio. Ma non è questo il punto. Non si sta qui valutando il coinvolgimento di Del Gaudio, o di altri ufficiali dell’ Arma, nella strage, quanto la rilevanza di una condotta post factum tanto gravemente omissiva da apparire fuorviante, sulle cui ragioni occorre interrogarsi.
Il ten. col. Del Gaudio risulta al corrente delle informazioni di Tramonte sulla riunione di Abano quanto meno dal 7 giugno, nove giorni dopo l’attentato. E, in base alla testimonianza del cap. Traverso, può fondatamente ritenersi che egli abbia preso visione, sia pure non in un unico contesto ove si tenga conto della datazione dei fatti di cui ai punti 7-13, dell’intero contenuto degli appunti da cui aveva tratto le informazioni contenute nei tre R.I.S. menzionati. Il teste Traverso ha, infatti, riferito in dibattimento che, per prassi, al comandante dell’ Arma territoriale era consentito leggere le informative complesse – quali oggettivamente erano, quanto meno, quelle allegate alla nota n. 4873 ed a quella s.n. del 23 maggio – e prendere appunti. Orbene, in quelle informative erano contenute notizie che avrebbero allarmato chiunque, tanto più alla luce del tragico evento verificatosi tre giorni dopo la riunione di Abano e ad una settimana dall’incontro della fonte con lo studente di Ferrara. Ma, quel che più conta, nell’ appunto allegato alla nota n. 4873 – nel quale si faceva esplicita menzione della struttura, delle modalità operative, del programma, della dirigenza, della denominazione, delle vie di approvvigionamento di armi, della sostanziale rivendicazione della strage di Brescia – erano menzionati i nominativi di Maggi, di Romani, di Rauti, di Melioli, Francesconi Sartori, soggetti dal profilo politico ben definito, sui quali era doveroso attivare immediatamente le indagini. Ciò nondimeno, nessun significativo accertamento risulta avviato nella direzione indicata a chiare lettere dalla fonte del S.I.D..
E’, d’altra parte, corretto il rilievo del P.M. secondo cui, se il S.I.D. poteva avere delle remore a “bruciare” la sua fonte, i CC non avevano alcuna ragione di omettere o ritardare accertamenti doverosi, che avrebbero potuto avviare anche di iniziativa, con servizi di appostamento, pedinamenti, perquisizioni o intercettazioni tanto più che, all’epoca, l’attivazione di queste ultime era consentita anche sulla base di notizie provenienti da fonte confidenziale.
Al contrario tutti gli sforzi investigativi si sono concentrati sulle figure di Buzzi e di Angelino Papa – apparentemente reo confesso, ma in realtà vittima di violenze (restrizione carceraria in condizioni degradate ed antiigieniche, soprusi, interrogatori lunghissimi protratti fino a notte inoltrata e lusinghe, promessa di ingenti somme poste a sua disposizione dopo una confessione, tutti strumenti di una pressione psicologica, alla cui violenza non aveva retto la fragile personalità dell’imputato, vero e proprio capro espiatorio – con i risultati che sono noti. Ciò, anche grazie all’impegno del cap. Delfino, la cui definitiva assoluzione non elimina del tutto le ombre che la stessa Corte d’Assise d’Appello di Bresciana colto nel suo comportamento, caratterizzato da “plurimi atti abusivi” e da rapporti non troppo limpidi con “frange estremiste di destra“, da una frenetica e spregiudicata attività investigativa, troppo marcatamente orientata, che ha poi finito per inquinare le risultanze probatorie e che, seppure riferibile all’ iniziativa del giudice Arcai, ha trovato in Delfino un assai solerte conduttore.
Ed il fatto che la Cassazione abbia sancito la correttezza del ragionamento probatorio che ha portato la Corte bresciana ad assolvere Delfino, nulla toglie alla rilevanza delle connotazioni negative che l’attività investigativa dell’ex imputato assume nella ricostruzione dell’ opera di sviamento delle indagini posta in essere da alcuni settori dell’Arma.
Peraltro, la stessa Cassazione non ha ritenuto inverosimile l’ipotesi che Delfino abbia depistato le indagini, orientandole verso Buzzi. La Corte – investita, si sottolinea, del giudizio relativo alla responsabilità di Delfino quale imputato della strage – si è, invero, limitata ad affermare che la circostanza avrebbe comunque “scarso peso probatorio; anche in considerazione del fatto che l’eventuale depistaggio operato dall’ufficiale, in mancanza di ulteriori atti di compartecipazione nel fatto. criminoso, configurerebbe un semplice favoreggiamento che ad oggi sarebbe ampiamente prescritto”.
In conclusione, ritiene la Corte che l’attività di depistaggio attuata dal S.I.D., il silenzio mantenuto da Del Gaudio sulla riunione di Abano e sull’identità dei partecipi, in uno con !’inerzia conseguitane, a fronte di informazioni reputate attendibili che orientavano chiaramente verso la pista veneta ed in particolare verso il gruppo facente capo a Maggi, non siano altrimenti spiegabili se non con la scelta di dare copertura ai responsabili della strage.
Ne deriva che anche tale circostanza assume valenza di indizio grave e preciso, che va nella medesima direzione delle altre risultanze probatorie che supportano l’assunto accusatorio.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.