Le lettere che Buzzi inviò a se stesso (e al proprio giudice)

Altri, ben più significativi ed articolati messaggi il Buzzi ave­va, però, lanciato in precedenza e costituiscono, ora, la ripro­va più vera e clamorosa del suo agitarsi e del suo minacciare spe­cifiche rivelazioni riguardanti la strage di Brescia.

Giaceva, infatti, negli archivi di questo Ufficio un fascicoletto (recante i NN. 2159/80-C P.M. e 1285/81 -C G.I.) che, opportuna­mente riesumato, si è rivelato uno “scrigno” preziosissimo in quan­to contenente appunto messaggi di fondamentale importanza, suffi­cientemente chiari e decifrabili nel loro tenore letterale e so­stanziale, ma decisamente oscuri e criptici sotto il profilo del­la loro provenienza; aspetto, quest’ultimo, che aveva finito, a suo tempo, per oscurarne anche i contenuti e per decretarne – do­po un’infruttuosa indagine – l’assegnazione all’archivio. L’intuizione che l’enigma potesse essere sciolto con una attribuzione di quegli scritti (rectius: dattiloscritti) al Buzzi, ha indotto a svolgere tutta una serie di accurati accertamenti (esa­me delegato alla polizia scientifica; escussione dei testi M.llo Alberto La Prova -Brig. Carmine Paragliola; perizia tecnografi­ca) che, alla fine hanno pienamente confermato la bontà di quella intuizione, riconducendo senza ombra di dubbio i documenti in questione alla persona del Buzzi.

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Ciò posto, va detto che trattasi di due missive dattiloscritte (anche la scelta del tipo di strumento con cui scrivere appare significativa), datate 7/XI/1980 e 15/XI/1980, che l’apparente autore (si noti che la prima reca una sottoscrizione, mentre la seconda -quasi un segno della titubanza del vero autore a tenta­re un’altra sottoscrizione – presenta in calce solo le iniziali battute a macchina), Angelo Falsaci (persona realmente esisten­te, già imputata nel processo M.A.R.-Fumagalli, ma, guarda caso, latitante all’epoca delle missive; e viene spontaneo osservare che la scelta stessa di tale persona, e soprattutto di tale nome, è – come suol dirsi – tutto un programma, in termini di allusive “assonanze”), indirizzò rispettivamente al Magistrato di Sorveglian­za di Brescia, e, si badi, allo stesso Buzzi (che subito si premu­rò di far avere la propria, e cioè quella del 15 novembre, al pre­detto magi strato).

Ora, nella prima delle due lettere, l’autore tra l’altro dichia­ra di sapere che “la strage di Brescia è stata fatta dai Sanbabilini” e che la bomba “è stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di Lanciano” (dove era ed è trasparente ed inequi­voco il riferimento alla coppia Ferri-Benardelli). Con la secon­da si informa il destinatario apparente (Buzzi) dell’invio della precedente al Magistrato di Sorveglianza e lo si assicura che in appello, grazie a decisive rivelazioni, egli sarà scagionato.

Oltre ai contenuti (che si commentano da soli), lo straordinario è che – come si è appurato attraverso l’indagine tecnografica – Buzzi (ossia il vero autore) aveva lasciato in e con entrambe le lettere in discorso, in special modo con le scritturazioni sulla busta della seconda (che dovevano farla apparire come provenien­te dall’esterno del carcere), segnali tali che si potesse, sia pure con qualche sforzo, risalire a lui, ma che, solo all’esito dell’indagine ora espletata, sono stati decifrati (si ponga altresì attenzione al bollo, risultante privo di timbro postale; e si prendano in ulteriore esame comparativo – per quanto attiene an­cora alla scritturazioni citata – in particolare la scritta “Ex minori” presente sulla busta de qua, vero e proprio segno di pa­ternità del Buzzi, e le analoghe, ma diversissime, scritte – que­ste davvero apposte da agenti di custodia – presenti su buste di corrispondenza indirizzata al Buzzi e rinvenuta nella sua cella di Novara: v. Fald. “A”, allegato II0).

Quanto alle ragioni di assoluta superfluità, che hanno sconsiglia­to di spingere l’accertamento peritale fino a ricomprendere la palesemente apocrifa firma “Angelo Falsaci” della missiva 7/XI/80, sia consentito rinviare al provvedimento già preso, sul punto, a seguito di specifica istanza della difesa Ferri (in breve: nel­le precedenti indagini, il Falsaci, una volta costituitosi, ven­ne appositamente esaminato e potè disconoscere quella sua appa­rente sottoscrizione, oltre che naturalmente il riferimento a lui dei contenuti della missiva; e il disconoscimento venne conferma­to da un accertamento di polizia scientifica, disposta allo sco­po).

Per soffermarsi ancora un momento sul senso e sulla portata di quanto ora scaturito dalla lettura piena, come “in trasparenza”, delle carte dello “pseudo-Falsaci”, è proprio il caso di sottoli­neare il dato più emblematico che emerge dalla situazione consi­derata. Si vuol dire cioè che il Buzzi (sia pure sotto le predet­te mentite spoglie, ponendo però particolare attenzione e cura a non rendere troppo impenetrabile la studiata mascheratura, ed al preciso fine di far recepire comunicazioni e notizie dichiara­tamente favorevoli al condannato all’ergastolo in primo grado – Buzzi stesso – per la strage di Brescia, poiché caratterizzate da contenuti che la responsabilità di tale delitto proiettavano in ben diverse e riconoscibili direzioni) si rivolse non già a persone qualsiasi, ma ad un organo giudiziario (tanto più impersonato da qualificato magistrato, per la sua funzione stessa e per il precedente incarico svolto, all’epoca dell’eccidio, presso la Procura della Repubblica di Brescia, avente sicuramente una buona conoscenza dei fatti e dei personaggi del processo “strage”), organo che, come tale, non poteva tenere per se quelle comunica­zioni ma doveva rimetterle – come in effetti fece – agli uffici inquirenti.

Un altro aspetto, la cui singolarità non può sfuggire ormai ad alcuno, è quello rappresentato dal senso di una missiva(quale fu la seconda indicata) che risultava trasmessa al Buzzi stesso, ad informazione dell’avvenuto invio della precedente (insomma, quasi una “copia per conoscenza”); con la conseguenza che il Buz­zi (che – come si è detto – sintomaticamente si affrettò a conse­gnarla al Magistrato di Sorveglianza, in tal modo apportando quel­la che non poteva non apparire come una solida conferma della pri­ma lettera) finiva per risultare, agli occhi dell’Autorità Giudi­ziaria, egli stesso informato delle novità, potenzialmente deci­sive, che riguardavano le sue sorti di imputato appellante, e per collocarsi in posizione quasi di controllore interessato ed atten­to degli sviluppi delle indagini che sarebbero state avviate al riguardo.

Se dunque questa – come tutto concorre a far ritenere – è l’interpretazione della vicenda (unica a rivelarsi – purtroppo con ritardo – in termini cosi netti); se dunque Buzzi arrivò ad archi­tettare tanto, altrettanto plausibile è che egli numerose altre volte si sia mosso – con altre modalità, con altre cautele, rivol­gendosi ad altre persone, facendo leva su altri rapporti e con inserimenti in contesti diversi, direttamente o indirettamente – nelle medesime direzioni e con gli stessi scopi.

Il riflesso dei segnali lanciati dal Buzzi infatti non si ferma e non si esaurisce qui. Per esempio, sulla stessa linea delle due menzionate lettere, si colloca altra sua missiva – questa volta non per apparenti interposte persone – anch’essa indirizzata al medesimo Magistrato di Sorveglianza: trattasi della lettera 5/4/1981, compresa negli atti novaresi, nella quale, tra l’altro, il Buzzi proclama la propria ferma intenzione evidentemente di bat­tersi in appello, se – come dice – sicurissimamente non rinuncerà a comparire in udienza, come spesso aveva invece ritenuto di fare nel corso del giudizio di primo grado.

Sentenza ordinanza processo per la strage di Brescia 1986 pag 18-22